Fino a quattro unità abitative
11 Gennaio 2021
Superbonus: immobile non abitativo con cambio di destinazione
d’uso
L’ultimo intervento normativo riguardante il Superbonus è stato effettuato dalla Legge di
Bilancio 2021. Il legislatore ha esteso l’ambito applicativo della misura risolvendo alcune
criticità sorte a seguito dell’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo le indicazioni di cui alla Circolare n. 24/E del 2020, l’unico proprietario dell’edificio
non può fruire della detrazione del 110% mancando il condominio. Ora, invece, in
conseguenza della modifica normativa, possono fruire dell’agevolazione anche le “persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli
interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
L’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate risulta così superata, perlomeno
per gli edifici composti da non più di quattro unità immobiliari.
In realtà, se da una parte il legislatore ha esteso l’ambito di applicazione del beneficio,
dall’altra la relativa disciplina risulta ancora eccessivamente complicata. Sarà necessario, in
molti casi, avvalersi di uno staff di professionisti per fare fronte a problemi aventi diversa
natura che potranno presentarsi durante i lavori. In mancanza dell’impianto di riscaldamento di cui non risulta dotato l’immobile,
non sarà possibile fruire del Superbonus del 110%. L’unica possibilità sarà relativa al Sismabonus, ma i
lavori avrebbero, in tale ipotesi, connotati del tutto diversi.
In realtà non sarà così agevole trovare immobili non abitativi dotati di impianti di riscaldamento.
L’impianto funzionante deve essere a norma e per essere considerato tale il locale deve
essere dotato di una finestra. In mancanza di tale apertura il tecnico non sarà in grado di
attestare prima dell’inizio dei lavori l’esistenza dell’impianto di climatizzazione a norma e ne
risulterà pregiudicata la possibilità di fruire della nuova detrazione anche nell’ipotesi di cambio
di destinazione d’uso. La verifica, però, dovrà essere effettuata caso per caso e non si può
escludere preventivamente che tale possibilità sussista.