Si delinea il nuovo decreto sostegni

Il nuovo contributo a fondo perduto 2021

Inizia a prendere forma il nuovo intervento a supporto dell’economia in quest’epoca di Covid, e con esso nuovamente si prospettano contributi a fondo perduto, con una formulazione che parrebbe ricalcare almeno in parte quella che era stata l’impostazione del decreto Rilancio, ma che dalla stessa si discosta per alcuni aspetti di grande rilievo, tra i quali l’inclusione tra i possibili beneficiari anche dei professionisti e una nuova modalità, opzionale, di fruizione.

Stante al tenore della bozza, potranno accedere alla nuova misura di sostegno:

    • tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (compresi gli enti non commerciali e del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali);
    • la cui attività non risulti cessata alla data alla data di entrata in vigore del decreto;
    • aventi ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;

Saranno in ogni esclusi i soggetti che apriranno la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, gli enti pubblici e i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione).

Da questo punto di vista, fermo restando la necessaria “attualizzazione” delle date, non si ravvisano novità di rilievo rispetto alla prima formulazione del CFP, ex D.L. 34/2020.

Viene mantenuta anche la logica che regola il criterio di accesso al contributo, che avverrà subordinatamente ad un calo di fatturato e corrispettivi (da determinarsi facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione) nella misura richiesta. Questa volta, però, il raffronto dovrà essere effettuato su base bimestrale anziché mensile, raffrontando i primi mesi del 2021 con i medesimi mesi del 2019, ovvero al periodo ante pandemia. La condizione per il riconoscimento del contributo è la seguente:

  • fatturato/corrispettivi 01+02 2021 < ai due terzi del Fatturato/corrispettivi 01+02 2019

Invariati anche gli importi minimi: 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, che saranno riconosciuti anche ai soggetti che avranno in ogni caso titolo al contributo, anche in caso di mancato calo di fatturato. Da questo punto di vista, ecco la prima importante novità: il contributo sarà riconosciuto in ogni caso a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, ma non è più presente il richiamo ai contribuenti domiciliati o operanti in comuni calamitati. Di conseguenza, l’unica via di accesso al contributo sarà il calo del fatturato nella misura richiesta o l’apertura della partita IVA a partire 1° gennaio 2019 (e fino alla data di entrata in vigore del decreto).

Quanto alla determinazione dell’ammontare del contributo, il meccanismo resta anch’esso conforme a quanto già previsto dal decreto Rilancio: applicazione di una percentuale alla differenza l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019, nella seguente misura:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino ad 1 milione;
  • 10% oltre un milione (e fino a 5 milioni, che costituisce la soglia massima).

Altra importante novità è quella rappresentata dalla soglia massima che viene imposta al contributo riconosciuto, stabilita nella misura di 150.000 euro.

Proseguendo con le novità, passiamo alla possibilità di cui si è fatto cenno in premessa, relativa alla modalità di fruizione: la bozza del decreto, infatti, prevede che il contribuente possa scegliere (e la scelta attuata sarà poi irrevocabile) se ottenere il contributo sotto forma di accredito in conto, oppure sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con modello F24.

Se il testo definitivamente licenziato sarà conforme alla bozza, posta la necessità di valorizzare le nuove variabili richieste, nuovamente sarà necessario presentare istanza, in forma telematica, anche per il tramite di un intermediario; nell’istanza dovranno essere indicati i presupposti di accesso al contributo e la modalità prescelta di attribuzione del contributo (accredito o credito d’imposta).

Quanto alle tempistiche, viene previsto per la presentazione delle istanze (così come accaduto con il primo CFP) il termine di 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica; va da sé che sarà necessaria l’emanazione di un provvedimento attuativo, e pertanto è pressoché impossibile in questa sede ipotizzare le tempistiche, tuttavia, l’aver almeno a grandi linee idea di quale sarà il criterio adottato – che stranamente non ricalca affatto quanto sinora era trapelato da indiscrezioni di stampa – permetterà di cominciare ad effettuare una prima cernita dei contribuenti potenzialmente interessati dalla misura di sostegno.

A commento di quanto sopra, si evidenzia che, almeno dalla bozza, non emerge alcun tipo di causa ostativa connessa all’essere professionista iscritto a cassa di previdenza o lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata INPS, e nemmeno viene riproposta quella “curiosa” locuzione presente nell’art. 25 comma 2 del D.L. 34/2020 relativa al lavoro dipendente, che poi era stata completamente svuotata di significato dall’interpretazione che ne era stata fornita.

Resta assolutamente ferma la necessità di rispettare le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, così come resta invariato rispetto al passato l’impianto sanzionatorio.

Per finire, si pone l’accento sul fatto che la bozza di decreto interviene anche in modifica a pregresse disposizioni, che tutt’oggi non avevano avuto concreta attuazione. Viene infatti cancellato il contributo a fondo perduto cui avrebbero dovuto aver accesso nel 2021 (ex art 59 del D.L. 104/2020) i contribuenti operanti nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi.

Cancellato altresì il contributo a fondo perduto introdotto, anche in questo caso a valere dal 2021, a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande (ex art. 1 comma 14-bis e ter del D.L. 137/2020).